Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza n. 344 del 7 giugno 2019
La chiamata in giudizio riguarda l’ipotesi di responsabilità amministrativa prefigurata dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nella formulazione vigente al momento dei fatti oggetto di contestazione; tale norma stabiliva che a decorrere dall’anno 2011 la spesa per assunzioni di personale a tempo determinato (ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative nonché qualunque forma di lavoro flessibile), non dovesse superare il 50% di quella del 2009, disponendo, fra l’altro, che “il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.
La Procura regionale ha esposto che il Comune di X, per effetto di 34 contratti di somministrazione lavoro, collaborazioni coordinate e continuative e conferimenti di incarichi di responsabilità di uffici e servizi ex art.110 del d.lgs 267/2000 e di staff, ha speso, nell’anno 2012, €. 172.124,23 a fronte di €.214.283,59 spesi nell’anno 2009 e quindi effettuando una spesa per personale temporaneo, superiore a quella consentita di €. 107.141,89.
Preliminarmente deve osservarsi che, secondo unanime giurisprudenza contabile, in ipotesi di assunzioni di personale in violazione di norme di legge dettate per finalità di contenimento della spesa pubblica l’esborso finanziario costituisce danno erariale in quanto il legislatore ha escluso a priori l’utilità della stessa (cfr. Sez. II^ appello, sent. n. 640 del 26/09/2017).
Parimenti è da considerarsi dannosa la spesa per il personale che ecceda determinati limiti prefissati dalla norma: le assunzioni c.d. flessibili che eccedano la spesa consentita per legge divengono di per sé illegittime stante la disutilità del relativo esborso finanziario valutata a monte dal legislatore.
Ciò premesso ritiene il Collegio che il danno, anche in caso di assunzioni illegittime per violazione dei limiti di legge, diviene certo ed attuale nel momento in cui si verifica l’uscita delle somme dalle casse dell’ente pubblico.
La circostanza che l’entità della spesa complessiva del personale viene attestata e certificata con l’approvazione del consuntivo, valorizzata dal requirente contabile, non rileva ai fini del verificarsi del danno erariale di che trattasi e dell’esordio della relativa prescrizione,
Dalla data dei singoli pagamenti decorre, quindi, il termine prescrizionale quinquennale per il risarcimento del danno erariale.