Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza n. 83 del 17 giugno 2019
Con atto di citazione depositato in data 12 giugno 2018, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il signor OMISSIS, dipendente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di € 1.031,65 in favore della predetta amministrazione, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del presente procedimento. Quanto sopra a titolo di presunto danno erariale rappresentato dalla retribuzione versata al sig. OMISSIS, dipendente della stessa Agenzia, per il periodo 25.8.2011 – 6.9.2011 durante il quale lo stesso si era assentato dal lavoro per malattia conseguente all’aggressione fisica subita il giorno 24 agosto 2011 ad opera del convenuto.
Evidenziava il Requirente che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di OMISSIS (di seguito “ADM” o “Agenzia”) aveva denunciato il danno, rappresentando che era rimasta senza esito la richiesta di risarcimento effettata dall’amministrazione in data 1° settembre 2016.
Per cui allo stesso è riconducibile il danno contestato, in quanto, nel periodo 25.8.2011 – 6.9.2011, l’Agenzia ha corrisposto le competenze economiche spettanti allo OMISSIS, senza potere avvalersi della sua prestazione professionale, poiché temporaneamente inabile a causa dell’aggressione subita sul luogo di lavoro (cfr. nota Agenzia n.33Ris del 12.9.2017 e relativi allegati).
Sussistendo tutti gli elementi della responsabilità amministrativo-contabile, il Collegio accoglie la domanda della Procura erariale e condanna il convenuto a versare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’importo di euro 1.031,65;