Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, circolare n° 2/2010/DFP/DDI del 28 settembre 2010.
Con la circolare citata si sono forniti ulteriori elementi procedurali per la migliore fruizione del servizio da parte degli utenti, nonchè alle amministrazioni e agli operatori sull’applicazione della normativa anche alla luce delle richieste di chiarimento pervenute.
In particolare si specifica che non sono tenuti alla trasmissione telematica i medici specialisti non convenzionati. Sono altresì esclusi, in ragione delle criticità emerse, i certificati e gli attestati rilasciati dalle strutture ospedaliere o in sede di pronto soccorso o per attestare il ricovero del paziente o prodotti al momento delle dimissioni. In tutti questi casi rimane la possibilità di esibire la documentazione cartacea.
Riguardo alla diagnosi, è specificato che esistono alcune situazioni particolari in cui il datore di lavoro ha necessità di conoscere la diagnosi. Per i dipendenti contrattualizzati delle pubbliche amministrazioni ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste situazioni, l’amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che consente di derogarvi.
Inoltre è stato previsto un periodo transitorio in cui, fermo restando l’obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, per il periodo transitorio, sino al 31 gennaio 2011, durante il quale le più rilevanti criticità dovranno essere affrontate, è opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all’adempimento.