Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 289/2019
Un ente pubblico ha effettuato un interpello all’Agenzia delle Entrate, chiedendo di conoscere se gli emolumenti corrisposti per l’espletamento di funzioni di collaudo tecnico-amministrativo ad un dipendente di altra Pubblica Amministrazione, debbano considerarsi redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR (in quanto somme relative alla partecipazione a collegi e commissioni) o redditi per prestazioni occasionali, tenuto conto, tra l’altro, delle precisazioni fornite dall’Amministrazione di appartenenza, in base alle quali “si tratta di incarico saltuario ed occasionale senza vincoli di subordinazione col soggetto conferente e compatibile con lo status di pubblico dipendente” (cfr. all. 1)
L’Agenzia delle Entrate ha risposto sottolineando che sono redditi di lavoro dipendente, infatti, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e quindi tutti quelli che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro medesimo, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro (principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve).
Con riferimento, infine, alla soluzione prospettata dall’istante, secondo cui gli emolumenti in questione sarebbero riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla lettera c-bis) dell’articolo 50 del TUIR (collaborazioni coordinate e continuative), si osserva che, nel caso di specie, la prestazione richiesta è collegata ai compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro del dipendente. A tale proposito, la circolare 6 luglio 2001, n. 67/E ha chiarito che le prestazioni che rientrano nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente non possono ricondursi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rimanendo attratte nel reddito di lavoro dipendente.