Corte di Cassazione, sentenza n. 35627 del 5 agosto 2019
La fattispecie concreta riguarda la cessione da parte di una farmacia di medicinali scaduti.
Per i medicinali scaduti che furono acquistati dalla paziente, costituisce adeguata prova a carico già la deposizione della medesima persona offesa, opportunamente verificata nella sua credibilità e attendibilità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01) e comunque rafforzata dalle prescrizioni mediche di riscontro.
Per i medicinali scaduti rinvenuti sugli scaffali, la constatazione, che non offre il fianco a serie contestazioni, proviene direttamente dal personale di polizia giudiziaria operante.
Rispetto alla condotta dell’imputato sussiste, quindi, una causalità almeno di tipo omissivo, stante la posizione di garanzia da lui rivestita come titolare dell’esercizio commerciale.
Quanto all’elemento psicologico del reato, esso è costituito dal dolo generico, integrato già dalla consapevole detenzione per il commercio di medicinali scaduti o imperfetti; la sua individuazione deve avvenire attraverso indici esterni significativi di tale consapevolezza (Sez. 1, n. 30113 del 06/02/2003, Fasiol, Rv. 225457-01). La sentenza impugnata al riguardo motiva in modo non illogico, sottolineando come la grande quantità di farmaci scaduti fosse espressiva di una disorganizzazione non meramente colposa, ma riconducibile ad un atteggiamento d’indifferenza, che rendeva prevedibile e probabile la commercializzazione di farmaci scaduti, sconfinando, sotto il profilo dell’accettazione del rischio, nel dolo eventuale.