Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 34803 del 30 luglio 2019
Con sentenza emessa il 11.01.2018 la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Lanciano che aveva dichiarato X responsabile del reato di cui all’art. 615 ter cod. pen. (accesso abusivo a sistema informatico), per essersi introdotto, in qualità di cancelliere in servizio presso l’ufficio GIP del Tribunale di Lanciano, nel registro generale informatico delle notizie di reato (RE.GE.), per prendere visione di due procedimenti.
Il difensore dell’imputato evidenziava che il cancelliere accedeva al REGE per consultare due procedimenti che riguardavano il medesimo procedimento penale, che era stato iscritto con un nuovo numero in seguito alla riapertura delle indagini, nell’ambito del quale erano in corso attività di intercettazione telefonica, e pendevano richieste di proroga delle intercettazioni e richieste cautelari;
Ma la Suprema Corte, confermando la condanna, ha statuito che l’imputato non era chiamato a porre in essere alcun tipo di intervento nell’ambito di quei procedimenti; quel giorno egli avrebbe dovuto assistere il magistrato in udienza, e infatti gli accessi erano avvenuti di primissima mattina, immediatamente dopo essere giunto in ufficio, quando i colleghi di lavoro non erano ancora arrivati; l’estraneità degli accessi a specifiche ragioni di ufficio, inoltre, è stata desunta dalla circostanza che sono stati eseguiti in modalità di sola “lettura”, e non di “inserimento”, come faceva normalmente quando utilizzava il RE.GE, e senza operare ulteriori accessi in quella giornata.
Ciò posto, nell’interpretazione del requisito di c.d. illiceità speciale, espresso dall’avverbio “abusivamente”, va dunque affermato il principio che le ragioni che legittimano l’accesso o il mantenimento nel sistema informatico delle notizie di reato non possono consistere nella mera pendenza di un procedimento presso l’ufficio giudiziario ove l’agente svolge il proprio servizio, ma devono essere specificamente connesse all’assolvimento delle proprie funzioni.