In tema spese di pubblicità e di rappresentanza sostenute dalle imprese farmaceutiche per prestazioni rese a vantaggio dei medici, Sez. 5, n. 06092/2019, Catallozzi, Rv. 652789-01, ha concluso nel senso che sono deducibili esclusivamente i costi relativi alla concessione di premi, vantaggi pecuniari o in natura, purché ricollegabili all’attività espletata dal medico e di valore trascurabile o comunque coerente con la prassi corrente, le spese relative all’organizzazione di convegni e congressi scientifici, qualora siano di breve durata e prevedano la partecipazione di un numero ristretto di medici specialisti, nonché le spese sostenute per campioni gratuiti di medicinali per uso umano ceduti ai medici autorizzati a prescriverli, nei limiti quantitativi previsti dalla legge. Sulla base di ciò, ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non trascurabile il valore di omaggi di importo superiore ad euro 25,82, considerato complessivamente in ragione del singolo medico beneficiario e del periodo di imposta di riferimento.
In materia di agevolazioni, occorre premettere che Sez. 5, n. 33244/2018, D’Orazio, Rv. 652119-01, ha chiarito che l’agevolazione della riduzione alla metà dell’IRPEG prevista, per gli «enti ospedalieri», dall’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, è inapplicabile alle società in regime di accreditamento provvisorio con il servizio sanitario regionale poiché, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, nella ristretta nozione di “enti ospedalieri” di cui all’art. 2 della l. 12 febbraio 1968, n. 132, non rientrano le istituzioni di carattere privato, che hanno un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali. Tale agevolazione permane solo in favore degli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale ovvero in favore dei vecchi enti ospedalieri poi confluiti in aziende ospedaliere ed in presidi ospedalieri delle ASL.
Alle medesime conclusioni è pervenuta Sez. 5, n. 12500/2019, Cataldi, Rv. 653860-01, la quale, con riferimento all’IRES, ha escluso l’applicabilità dell’agevolazione in questione alle società private che gestiscono, in regime di accreditamento, case di cura convenzionate ai sensi dell’art. 43, comma 2, della l. 23 dicembre 1978 n. 833.
In relazione alla specifica materia degli enti ospedalieri e delle agevolazioni agli stessi riconosciute, Sez. 5, n. 12500/2019, Cataldi, Rv. 653860-01, ha stabilito che le società private che gestiscono, in regime di accreditamento, una casa di cura convenzionata ai sensi dell’art. 43, comma 2, della l. n. 833 del 1978, ancorché abbiano ottenuto il riconoscimento regionale di «presidio ospedaliero», non coincidono con gli «enti ospedalieri» di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 132 del 1968; ne consegue che ad esse non è applicabile in via estensiva la riduzione della metà prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), del d. P. R. n. 601 del 1973 in favore dei soli enti pubblici ospedalieri ex l. n. 132 del 1968, trattandosi di
norma agevolativa avente natura soggettiva derogatoria di previsioni generali, come tale di stretta interpretazione.
Un’applicazione specifica dei principi in tema di regime di favore ex art. 88, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 si rinviene in Sez. 5, n. 08520/2019, D’Angiolella, Rv. 653347-01, secondo la quale, in tema di IRPEG, la Fondazione Ordine Mauriziano, sebbene abbia natura di ente pubblico ospedaliero, non gode del regime di agevolazione fiscale previsto dall’art. 88, lett. b), TUIR (applicabile ratione temporis), svolgendo anche ulteriori compiti in materia di beneficienza, istruzione e di culto che, sebbene non prevalenti rispetto alle finalità sanitarie, precludono l’applicazione della normativa di favore, che opera solo per gli enti istituiti esclusivamente per l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie
Sul tema, nel periodo in rassegna, è intervenuta – in fattispecie relativa a società in house partecipata totalmente da ente locale, avente natura di società commerciale operante in regime di diritto privato – Sez. 5, n. 12491/2019, Cataldi, Rv. 653732-01, per la quale, ai fini dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 27-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, concernente le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, non è previsto il formale riconoscimento della finalità assistenziale dell’ente erogante, potendo il relativo accertamento essere rimesso al giudice del caso concreto, né osta all’operatività dell’esenzione la natura societaria dell’ente, atteso che, alla luce della giurisprudenza eurounitaria, la nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro» non esclude enti privati che perseguano fini di lucro.
Infine, la Suprema Corte ha stabilito che anche l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) è esente da ICI ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto oltre ad essere sotto il profilo soggettivo un ente che non esercita, in modo esclusivo o prevalente, un’attività commerciale, svolge anche, sotto il profilo oggettivo, una «attività sanitaria», non genericamente finalizzata alla protezione dell’ambiente, ma specificamente volta alla salute pubblica, attraverso il controllo, lo studio tecnico scientifico e la informazione ambientale (Sez. 5, n. 11409/2019, D’Ovidio, Rv. 653719-01).