Corte di Cassazione, sentenza n. 21548 del 21 agosto 2019
Un impiegato di banca era stato licenziato per aver omesso la segnalazione di numerose operazioni sospette e imputato in sede penale per il reato di favoreggiamento. Una volta assolto in sede penale, ha impugnato il licenziamento
La Corte, confermando il provvedimento, ha ritenuto essere ininfluente al fine della configurabilità della responsabilità disciplinare la circostanza che il X fosse stato assolto in sede penale dal reato di favoreggiamento reale con formula « perché il fatto non sussiste>>, in quanto sul piano del rapporto di lavoro ed in conformità del contenuto della contestazione disciplinare venivano in rilievo condotte connesse alla violazione di specifici doveri del dipendente alla cui osservanza era tenuto il dipendente, preposto ad una filiale di un istituto di credito datore di lavoro ed investito di ampi poteri gestionali, anche di rappresentanza dell’azienda bancaria; una condotta imprudente nella valutazione della clientela e delle operazioni a rischio riciclaggio, alla luce delle stringenti norme di legge che regolano il settore, ben poteva costituire fonte di responsabilità contrattuale quale quella addebitata al dipendente, a prescindere dalla configurabilità di fatti di rilievo penale.
Nel merito, ricordato che la sentenza penale aveva riconosciuto l’esistenza dei fatti ascritti nella loro materialità, ha ritenuto che il X effettivamente fosse incorso nella violazione contestata avente ad
oggetto la omessa segnalazione, ai fini della normativa antiriciclaggio di numerose operazioni sospette.