TAR Lazio, sentenza n. 10599 del 26 agosto 2019
La natura occasionale e saltuaria dell’attività di amministrazione di condomini non assume rilevanza ai fini dell’accoglimento del gravame in quanto concerne, al più, il profilo della possibile autorizzabilità dell’attività stessa, in relazione a quanto previsto dagli artt. 60 d.p.r. n. 3/57 e 1 comma 60 l. n. 662/96, ma non influisce sulla necessità dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza che è specificamente prescritta dalla normativa applicabile alla fattispecie, ovvero gli artt. 58 d. lgs. n. 29/93, come modificato dall’art. 26 d. lgs. n. 80/98, e 53 d. lgs. n. 165/01, in quanto viene in rilievo un’attività non rientrante nei compiti e doveri d’ufficio.
Proprio le norme da ultimo richiamate, poi, prevedono, in caso di svolgimento, da parte del dipendente pubblico, di attività non previamente autorizzata, l’obbligo dell’erogante e, in difetto, del percettore di versare i compensi, previsti per tale attività, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (artt. 58 comma 7 d. lgs. n. 29/93, come modificato dall’art. 26 d. lgs. n. 80/98, e art. 53 comma 7 d. lgs. n. 165/01).
Pertanto, il versamento all’amministrazione del compenso percepito dal R. per l’attività di amministratore di condominio costituisce, per il ricorrente, un obbligo il che conferma la legittimità degli atti di recupero emessi dall’ente datore di lavoro