Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Toscana, sentenza n. 330 del 3 settembre 2019
L’occultamento doloso previsto dalla normativa in vigore richiede una condotta volutamente ingannatrice e fraudolenta, diretta intenzionalmente ad occultare l’esistenza del danno e che sia idonea ad ingenerare una situazione di obiettiva preclusione da parte del creditore, circa la possibilità di fare valere il proprio diritto di credito (in termini Sez. I Centr. 269/2018) rilevando sul piano obiettivo con riferimento, pertanto, all’impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno e di agire in giudizio per far valere la pretesa risarcitoria ai sensi dell’art. 2935 c.c.: in termini Sez. II Centr. 614/2018 e III Centr. 316/2018.
In ordine a tale ultimo profilo la giurisprudenza contabile fa coincidere il comportamento causativo della lesione con l’occultamento stesso (cfr. Sez. I Centr. 218/2018 – e Sezione giurisdizionale Regione Lazio 492/2018 – “pertanto il termine di prescrizione del diritto al risarcimento danno da fatto illecito sorge non dal momento in cui l’agente compie l’illecito, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile”).
Sicché in presenza, come nella specie, di danno riconducibile alla indebita percezione di denaro, collegata alla commissione di illeciti penali (o, in generale di danno scaturente da vicende di rilievo penale), il predetto occultamento, sempre alla stregua della consolidata giurisprudenza contabile, deve ritenersi in re ipsa: cfr. questa Sezione 108/2016 nonché Sez. I Centr. 80/2015.
Il decorso del termine prescrizionale coincide con il momento della scoperta dell’illecito e, dunque, per costante giurisprudenza con il rinvio a giudizio (Corte conti, Sez. III Centr. n. 143/09) o, al più, con la precedente richiesta di rinvio a giudizio o altro atto di esercizio dell’azione penale (cfr. Corte conti, Sez. I Centr. 56/2007) risalente nella fattispecie oggetto del presente giudizio al più al R.G.N.R n. 351/2015, quindi nella specie in un termine infraquinquennale.
Infatti l’illecito diviene conoscibile in tutti i suoi elementi essenziali nel momento in cui con la precisazione delle imputazioni penali, la fattispecie riceve concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarla come produttiva di danno erariale, essendo ravvisabile, prima di questo momento, un oggettivo impedimento giuridico, e non di mero fatto, alla decorrenza della prescrizione (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lombardia n. 109/2011).
Va disattesa, pertanto, l’eccezione di prescrizione tenendo conto che l’interruzione è operativa anche per il corresponsabile in via sussidiaria non artefice dell’occultamento doloso (cfr. Sez. III Centr. n. 542/2015).