Agenzia delle Entrate, Risposta 24 ottobre 2019, n. 422
In merito al quesito relativo alla possibilità di acquistare beni con IVA al 4% l’Agenzia osserva quanto segue:
L’art. 1, comma 3-bis), del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202 prevede che”Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento”.
In virtù di quanto previsto dall’art. 2, comma 9, del decreto legge 31 dicembre1996, n. 669, l’aliquota iva agevolata “si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104″.
Con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità (cfr. risoluzione n. 57/E del 2005).
Con decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, sono state individuate le condizioni e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione in esame. In particolare l’articolo 1 del citato DM prevede che l’aliquota del 4 per cento si applica”Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Il successivo articolo 2, al comma 1 del citato DM precisa che “Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.
Con riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell’aliquota IVA agevolata, l’art. 2, comma 2 del citato D.M. 14 marzo 1998 prevede che il soggetto portatore di handicap debba produrre:
– il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente;
– la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione.
Con la risoluzione n. 57 del 2005 è stato precisato che il “controllo dell’ambiente”, facilitato dai sussidi in questione, ricorre quando l’installazione di strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche consente al disabile il superamento degli impedimenti derivanti dal proprio handicap o il parziale recupero di migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio. Pertanto,l’utilizzo del sussidio deve portare ad una maggiore autosufficienza od integrazione da parte del soggetto disabile il quale, in tal modo, può vedere annullate o ridotte le difficoltà che il proprio stato determina in riferimento al rapporto funzionale con l’ambiente.
Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che l’agevolazione in esame debba essere riconosciuta con riferimento a tutti i beni per i quali il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare alle sue esigenze di vita.
Con riferimento al caso in esame si ritiene, quindi, che l’istante potrà, usufruire dell’aliquota iva agevolata al 4 % per l’acquisto di tutti i sussidi indicati nei certificati prodotti dal contribuente in allegato all’istanza in quanto si tratta di sussidi che gli”facilitano l’autosufficienza, integrazione e la comunicazione interpersonale”.
Per quanto riguarda, inoltre, il diritto alla detrazione Irpef, si formula le seguenti considerazioni.
La lettera c) dell’articolo 15 del TUIR disciplina la detrazione spettante per le spese sanitarie distinguendo tra quelle per le quali la detrazione può essere calcolata sull’intero importo e quelle per le quali la detrazione stessa può essere calcolata solo sull’importo eccedente euro 129,11. In particolare, la detrazione, nella misura del 19per cento, spetta sull’intero importo delle spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Come precisato, da ultimo, nella circolare n. 7 del 2018, rientrano in questa categoria di spesa, a titolo esemplificativo:
– i dispositivi medici aventi le finalità di facilitare l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento dei disabili;
– l’acquisto o l’affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
– l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
– l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
– l’acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave;
– l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco,tastiera espansa (Circolare 6.02.2001 n. 13) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.5);
– l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche.
Per le spese riguardanti i sussidi tecnici ed informatici e l’acquisto di cucine, si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap.
Tale collegamento deve risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal DM 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata.
Ai fini IRPEF, infatti, per beneficiare delle agevolazioni in argomento occorre possedere, oltre alla certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, anche la certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile.
Il possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza è, infatti, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata e non è necessaria per le agevolazioni IRPEF.
Tali certificati devono attestare, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare.
Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene, quindi, che l’istante può usufruire della detrazione Irpef di cui al citato art. 15 per l’acquisto di tutti i sussidi indicati nei certificati prodotti dal contribuente ed allegati all’istanza, in quanto si tratta di sussidi che gli “facilitano l’autosufficienza, integrazione e la comunicazione interpersonale”