Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 ottobre 2019, causa C-515/18
Il 29 dicembre 2015 la Regione Sardegna ha pubblicato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007, un avviso di pre-informazione riguardante l’aggiudicazione diretta di servizi pubblici di trasporto per ferrovia.
In seguito a tale pubblicazione, oltre alla proposta dell’operatore storico Trenitalia, essa ha ricevuto due manifestazioni di interesse da parte di operatori economici attivi in tale settore. Uno di detti operatori, in tale contesto, ha chiesto l’indicazione da parte della Regione Sardegna del quadro formale entro cui si sarebbe svolto il confronto competitivo nonché ulteriore documentazione contenente informazioni più dettagliate.
Ritenendo che non fosse necessario indire una gara, la Regione Sardegna, a seguito di una negoziazione con Trenitalia, ha affidato direttamente a quest’ultima, con decisioni datate 27 giugno e 17 luglio 2017, il servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale di passeggeri per il periodo compreso tra il 1° novembre 2017 e il 31 dicembre 2025.
L’AGCM, avendo ricevuto una segnalazione relativa a presunti vizi che inficiavano tale procedimento di aggiudicazione diretta, ha proposto ricorso avverso quest’ultima dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Italia).
Dinanzi a tale giudice, l’AGCM sostiene che le aggiudicazioni dirette devono essere ispirate al rispetto dei principi generali di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. Detta Autorità ricorda che i considerando 29 e 30 del regolamento n. 1370/2007 prevedono che si pubblicizzi l’intenzione di aggiudicare contratti di servizio pubblico così da consentire ai potenziali operatori di attivarsi e, in caso di aggiudicazione diretta, il rispetto di una maggiore trasparenza. Inoltre, essa sottolinea che, poiché l’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento consiste nel consentire agli interessati di predisporre una proposta nell’ambito della procedura di aggiudicazione diretta, la Regione Sardegna avrebbe dovuto chiedere all’operatore storico di comunicare tutti i dati in suo possesso relativi ai livelli di domanda, entità del personale, materiale rotabile e altre informazioni, al fine di metterli a disposizione degli altri operatori economici che avevano manifestato il loro interesse.
La Corte di Giustizia Europea in proposito ha dichiarato che
L’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia non sono tenute, da un lato, a pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un’offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una valutazione comparativa e, dall’altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa