Il legale rappresentante dell’Ente ha chiesto alla Sezione se il divieto di cui al citato art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012 di attribuzione di incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori pubblici collocati in quiescenza sia applicabile nel caso di una Fondazione costituita da soci pubblici e da soci sostenitori privati.
Nel caso di fondazione costituita da soggetti pubblici, laddove non sia già configurabile un divieto di attribuzione dell’incarico dirigenziale in parola scaturente dall’inclusione dell’ente nel suddetto elenco ISTAT ex art. 1, comma 2, n. 196/2009, esso potrà configurarsi nell’ipotesi in cui il medesimo ente sia qualificabile come soggetto “controllato” dalle amministrazioni pubbliche individuate dallo stesso art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, circostanza la cui ricorrenza dovrà essere specificamente valutata nel singolo caso concreto.
Siffatta interpretazione appare coerente con “la ratio voluta dal legislatore di agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale dirigenziale nelle amministrazioni” (così Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 27/2016, cit.), scongiurando l’evenienza che le forme giuridiche prescelte per la partecipazione delle amministrazioni in organismi privati possano prestarsi a strumento di elusione del chiaro dettato normativo.
Tale lettura risulta, peraltro, in linea con gli indirizzi ermeneutici formulati dalla Presidenza del Consiglio nella succitata circolare n. 4/2015 per cui sono sottoposte al divieto, tra l’altro, le nomine in organi di fondazioni controllate dalle amministrazioni stesse, anche se non comprese nei suddetti elenchi. In assenza del requisito del controllo, peraltro, il divieto non opera nei confronti delle nomine a incarichi e cariche in enti e società”.
Non sembra che a conclusioni diverse possa indurre la previsione normativa contenuta all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società pubblica, di seguito anche TUSP) laddove viene espressamente richiamata la disciplina recata dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 nella regolamentazione dell’organo amministrativo delle sole società a controllo pubblico