Sosteneva il P.M. contabile che alcune somme non erano dovute per il periodo di esecuzione dell’appalto, in assenza di alcun titolo contrattuale.
Il Collegio ha stabilito che i pagamenti disposti a favore del X in misura eccedente l’offerta economica presentata in sede di gara, costituiscono indebiti pagamenti, per i motivi innanzi esposti, rispetto ai quali non è dato risontrare alcuna utilità per il Comune; gli stessi, pertanto, costituiscono danno per le finanze dell’Ente.
In particolare, appaiono non dovuti i pagamenti per “l’ammortamento mezzi ed attrezzature” e per i “contratti con consociate per servizi diversi”; infatti il Comune non era tenuto a ristorare l’impresa dei costi sostenuti per l’acquisto di ulteriori mezzi o maggior impiego di quelli già posseduti, considerato che secondo l’art. 6 del C.S.A. ed il disciplinare di gara (pag 14), l’impresa aggiudicataria era obbligata a munirsi di quanto necessario per l’espletamento del servizio
Parimenti indebito appare il ristoro del costo per l’assunzione di un’ulteriore unità di personale (da 52 a 53 dipendenti), atteso che a norma dell’art. 19 del C.S.A. l’impresa aggiudicataria doveva impiegare il numero di operai previsti nell’offerta tecnica presentata, con obbligo di assumere il personale dell’impresa cessante (n. 52 unità), e poteva altresì, nell’interesse del servizio, variare le qualifiche del personale “senza che ciò costituisca diritto a chiedere al Comune l’eventuale maggiore onere che ne derivasse”.
Non dovuto si rileva anche l’adeguamento del costo del personale alle previsioni del CCNL del 2010, considerato che nell’offerta economica presentata dai concorrenti alla gara dovevano essere considerati anche gli aumenti di tale voce di costo sopraggiunti nel corso della prevista esecuzione del contratto quadriennale che partiva dal dal 2009 (in tal senso cfr Consiglio di Stato sez. VI n. 3759/2010), e che comunque tutti i costi sopravvenuti trovavano esclusiva disciplina nel succitato art. 13 del C.S.A. (e l’importo pagato a detto titolo è già stato escluso dalle poste dannose), sicchè, come anche evidenziato in citazione, detto rimborso costituisce illegittima duplicazione dell’aggiornamento già calcolato sull’intero importo contrattuale.
Pertanto, sottraendo dal danno quantificato dal P.M. in € 1.839.129,93, gli importi relativi al lavoro domenicale (€ 285.682,78) ed all’aggiornamento del corrispettivo (€ 122.245,38), il danno subito dal Comune va quantificato in € 1.431.201,77.