Agenzia delle Entrate, risposta n. 436 del 28 ottobre 2019
In un interpello, un ente chiedeva:
I. se nel caso in cui, successivamente all’emissione della fattura, si verifica una riduzione dell’imponibile, a seguito dell’accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella contrattualmente prevista, il cedente/prestatore ha l’obbligo o ha la facoltà di emettere la nota di credito prevista dall’articolo 26 del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA);
II. se le somme trattenute al cedente/prestatore in applicazione di penalità per inadempienze o per irregolare prestazione o per trattenute sul prezzo in luogo della cauzione incidono sull’imponibile esposto in fattura;
III. se la fattura nella quale il cedente/prestatore ha omesso di indicare il CIG(codice identificativo di gara) o ha indicato un numero errato è fiscalmente corretta e,quindi, pagabile da parte dell’istante;
IV. se in esecuzione di contratti e/o appalti, è corretto dar corso al pagamentodelle fatture senza effettuare alcun controllo sull’aliquota IVA applicata dalcedente/prestatore, rimettendo tale verifica agli organi dell’Amministrazione finanziaria nelle competenti sedi.
L’Agenzia ha risposto:
1)si ritiene corretto che l’istante,responsabile del pagamento dell’imposta, in applicazione della scissione dei pagamenti, versi l’IVA dovuta per gli importi effettivamente pagati e non per quelliindicati in fattura.
2)Nel caso di decurtazione del pagamento per l’applicazione di penalità acarico del fornitore, l’IVA va calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità.
3)L’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario
4)Si sottolinea preliminarmente che il meccanismo della scissione dei pagamenti non fa venir meno in capo al cedente/prestatore la qualifica di debitore dell’IVA in relazione all’operazione effettuata nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi, la responsabilità in merito alla corretta aliquotaIVA da applicare nelle cessioni di beni o nelle prestazioni di servizi resta in capo al cedente/prestatore. Cionondimeno, il cessionario o committente è tenuto ad esperire i controlli in suo potere sulla correttezza dell’operato del cedente o prestatore, posto che l’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 prevede che “Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva laresponsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari alcento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione (…)”.