Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 44300 dep. 30 ottobre 2019
La giurisprudenza di legittimità, in materia di falso documentale riguardante il registro di protocollo, ha ribadito la sussistenza dell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, mediante l’apposizione del timbro, della data di ricezione del documento, oltre che della numerazione attribuita in tal modo. Quindi ogni elemento strutturale dell’atto pubblico, compresa la data di ricezione, è suscettibile di una falsità punibile ex art. 476 c.p., il che , pur prescindendosi nella fattispecie in esame da un falso in protocollo, avvalora ulteriormente il principio sopra enunciato