Corte di Cassazione, Sentenza n. 20914 del 05 agosto 2019
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale, successivamente definito con giudicato di condanna, l’interesse all’esercizio dell’azione disciplinare da parte della Pubblica Amministrazione permane nonostante il sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente; il datore di lavoro ha, pertanto, l’onere di attivare o riprendere l’iniziativa disciplinare, al fine di valutare autonomamente i fatti oggetto del giudizio penale e definire gli esiti della sospensione cautelare, in quanto, in difetto, sorgerebbe la pretesa del lavoratore a recuperare le differenze stipendiali fra l’assegno alimentare percepito e la retribuzione piena che gli sarebbe spettata in assenza della sospensione