Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 23
Secondo quanto precisato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, da ultimo aggiornato con il successivo provvedimento prot. n. 164664 del 30 maggio 2019, «La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse» (cfr. il paragrafo 2.4).
La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata la tardività di tale adempimento (cfr. la circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, punto 2.1) – comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 («fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro, oppure «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo»)
Le sanzioni non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata.