CTR Toscana, sentenza n. 1391 del 8 ottobre 2019
La sottoscrizione dell’atto di liquidazione o di accertamento prodotto mediante sistemi informativi automatizzati può essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale. In base a tale principio, recentemente enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12756 del 14/05/2019, la CTR toscana ha respinto la doglianza dell’appellante che aveva eccepito l’irregolarità dell’emissione dell’atto, privo di sottoscrizione autografa del funzionario suo autore. La giurisprudenza invocata dall’appellante non è applicabile alla fattispecie in esame dal momento che la stessa riguarda i concessionari della riscossione e non anche le società in house come quella che ha emesso l’atto oggetto di impugnazione.