La mancata richiesta di autorizzazione non è giustificata dall’esistenza di una precedente convenzione tra due enti

Corte di Cassazione, sentenza n. 28940 del 8 novembre 2019

Il rilievo disciplinare non è escluso, né attenuato come afferma la Corte d’Appello, dal pregresso svolgimento di incarichi analoghi (cfr., Cass., n. 4701 del 2019).
Dopo aver svolto, in ragione di una risalente convenzione tra l’Azienda sanitaria, e la struttura privata “AA” prestazioni presso quest’ultima, in una sorta di comando/assegnazione, l’attività era proseguita anche dopo il venire meno della convenzione e in modo significativo per numerose giornate (dip1 36 giorni nel 2007 e 41 giorni nel 2008; Dip2 111 giorni nel 2008 e 47 giorni nel 2009; dip3 121 giorni nel 2008 e 66 giorni nel 2009; dip4 82 giorni nel 2008 e 133 giorni 2007- 2008), in mancanza di autorizzazione.
In relazione a detta attività non può ritenersi che la mancata richiesta di autorizzazione all’ente di appartenenza possa trovare giustificazione nella circostanza dell’ affidamento da parte dei lavoratori – in virtù del pregresso incarico – nella legittimità del loro operato. L’incarico svolto richiedeva una apposita autorizzazione dell’ente di appartenenza, che era onere degli interessati acquisire.
Quanto al danno, va rilevato che viene in rilievo la violazione del dovere di esclusività, che di per sé integra l’illecito disciplinare, restando estranea alla fattispecie, e dunque alla contestazione, la causazione di danno all’amministrazione. La considerazione del danno arrecato può rilevare quanto al giudizio di proporzionalità, ma in proposito, deve osservarsi che la mancanza di danno patrimoniale non esclude la sanzionabilità della condotta, così come l’assenza di precedenti sanzioni disciplinari. Nella specie, la mancanza di danno non può desumersi dal solo fatto di essere la prestazione lavorativa non autorizzata svolta fuori dall’orario di lavoro e senza arrecare disservizi – circostanze che attengono all’adempimento di alcune dell’obbligazione contrattuali oggetto del rapporto di lavoro pubblico, ma non riducono il rilievo della violazione disciplinare posta in essere, che veniva svolta al di fuori dell’orario lavorativo – dovendosi, invece, tenere conto della consistenza della stessa in sé, e rispetto alla sospensione irrogata (dip 1 e 2 45 giorni di sospensione, dip 3 60 giorni di sospensione, dip 4 75 giorni), nonché al carattere concorrenziale della condotta disciplinare e alle possibili ricadute sull’attività di servizio prestata

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