Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 406 del 22 novembre 2019
Circa il danno da disservizio, la sentenza di primo grado lo ha ritenuto consistere nella spesa che il Comune aveva dovuto sostenere instituendo un organo straordinario investito della specifica missione di fare luce su fatti, anche penalmente rilevanti, a tutela dei propri interessi patrimoniali e reputazionali. L’attività straordinaria connessa al ripristino della legalità dello Sportello unico dell’edilizia, attraverso la revisione delle pratiche già trattate anche dalla sig.ra X (nella qualità di geometra responsabile dello Sportello unico), che aveva impegnato alcuni dipendenti in maniera quasi esclusiva, così rallentando l’attività ordinaria, veniva ricondotta allo stravolgimento dell’ordine naturale di trattazione delle istanze amministrative (la sentenza richiama, per quanto non applicabili, i parametri di cui all’art. 12, comma 1, penultimo periodo, del d.p.r. n. 62/2013, nonché l’art. 2 bis della l. n. 241/1990 sul danno da ritardo, l’art. 13, comma 5, del d.p.r. n. 3/1957 sul rispetto dell’ordine cronologico e sulla tempestività della trattazione, ed i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità), in favore del canale preferenziale offerto -almeno dal 2006 al 2010- ad alcuni imprenditori e professionisti per l’accelerato esame dei loro progetti a scapito degli altri (come confermato dalle dichiarazioni nel verbale di interrogatorio del 4.11.2011, n. 1057).