Compensi a pioggia: è danno erariale, anche se c’è stata rinegoziazione degli obiettivi, contrattazione e ok del collegio sindacale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Molise, sentenza n. 48 del 26 novembre 2019

Secondo la Procura la liquidazione della suddetta retribuzione di risultato sarebbe avvenuta in assenza di previa assegnazione di specifici obiettivi da raggiungere e, comunque, in misura sostanzialmente indistinta, in ragione della mera area di appartenenza e della presenza in servizio, senza che i differenti giudizi espressi dal Nucleo di Valutazione si siano risolti in alcuna corrispondente modulazione retributiva.
Detta liquidazione sarebbe peraltro avvenuta invocando una contrattazione decentrata svoltasi tuttavia non già nell’anno di riferimento 2011, bensì alla fine del 2012 (11.12.2012), quando ormai non vi sarebbe stata più alcuna legittimazione alla definizione dei criteri di erogazione del salario accessorio, che avrebbero dovuto essere stabiliti necessariamente in epoca antecedente all’anno di riferimento 2011.
L’avvenuta erogazione di detti emolumenti “a pioggia” ed in assenza di previa assegnazione di obiettivi gestionali costituirebbe “gravissima violazione” della normativa vigente.
Il Collegio, accogliendo la tesi della Procura, ha sottolineato che i provvedimenti di “ridistribuzione” ovvero di “rideterminazione quote della retribuzione di risultato”, si limitano per l’appunto a rimodulare gli importi corrisposti al personale dirigenziale, incidendo dunque esclusivamente sul quomodo della distribuzione, e non anche sull’an del fatto contra ius dannoso contestato, ovvero il riconoscimento di retribuzione di risultato (fondo contrattuale compreso) in difetto di previa e regolare assegnazione di obiettivi gestionali di performances, condotta che ha comportato, come già evidenziato, la radicale frustrazione della funzione incentivante degli obiettivi e nel contempo il sostanziale svuotamento del sinallagma funzionale tra virtuosità della prestazione lavorativa e retribuzione di risultato.
La misura del danno erariale, però, è stato ridotta considerando tre elementi: il contesto aziendale, la passività del Nucleo di valutazione e del Collegio sindacale, la rinegoziazione (seppur senza effetto), la contrattazione sindacale (seppur tardiva)
Infatti, ha ritenuto il Collegio che debba attribuirsi rilievo (ferma rimanendo la gravità della colpa ascritta) al contesto aziendale caratterizzato da un sistema sanitario regionale assoggettato a piano di rientro dal deficit e connesso processo di accorpamento delle preesistenti aziende sanitarie nell’unica ASREM regionale nel quale dunque il processo di implementazione dei sistemi valutativi della performances ha necessariamente dovuto integrarsi nel processo di riorganizzazione (che peraltro ne avrebbe dovuto avere considerevole giovamento). Contesto aziendale nel quale peraltro il medesimo modus procedendi de quo era già stato seguito dall’ASREM in sede di liquidazione di retribuzione di risultato relativa al 2009, circostanza che il Collegio ritiene di dover valorizzare al fini dell’esercizio del potere riduttivo in misura ulteriore rispetto ad analogo precedente (sent. n. 22/2019) relativo a detta annualità.
Inoltre, ritiene il Collegio di dover conferire rilievo alle condotte assunte dal Collegio sindacale (conforme, ex plurimis, questa Sez. Molise, n. 9, 16 e 22 del 2019) e dal Nucleo di valutazione, i quali, non hanno rilevato e segnalato tempestivamente al management la palese illegittimità dell’erogazione dell’incentivo in difetto di previa determinazione concordata di obiettivi di performances.
Ha ritenuto il Collegio di dover altresì valutare la menzionata attività di rimodulazione del riconoscimento della retribuzione di risultato in aderenza ai giudizi espressi dal Nucleo di valutazione.
Parimenti, ritiene il Collegio di dover conferire rilievo, al medesimo fine alla circostanza che la distribuzione della retribuzione di risultato è stata oggetto di previa “contrattazione” con le organizzazioni sindacali.
In conseguenza dei suddetti plurimi elementi determinativo-riduttivi del danno erariale imputabile, ritiene il Collegio che esso debba esse complessivamente determinato in circa il 10% dei compensi erogati, liquidato in € 351.113,00

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