Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 184 del 29 novembre 2019
L’organo inquirente ha contestato ai sanitari di aver cagionato all’Amministrazione di appartenenza un danno patrimoniale corrispondente al mancato introito di danaro pubblico derivante dall’omesso incasso dei corrispettivi per prestazioni riguardanti interventi di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) eseguiti attraverso due tecniche quella della “Fecondazione In Vitro con Embryo Transfer” (FIVET) e quella della “Introcytoplasmatic Sperm Injection” (ICSI).
Al riguardo, ha fatto espresso riferimento alle indagini esperite dalla Guardia di Finanza nell’ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Y, agli atti di una precedente verifica della “Direzione Ispettiva Settore Socio Sanitario” presso il Consiglio regionale del Veneto.
In data 7 luglio 2010, il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera contestava al Prof. X una condotta gravemente negligente; l’Azienda provvedeva, di conseguenza, alla sospensione del dipendente ai sensi dell’art. 5, comma 14, del decreto legislativo n. 517 del 1999 e iniziava un’azione di recupero nei confronti delle pazienti destinatarie dei trattamenti FIVEST e ICSI, recupero che veniva successivamente interrotto (delibere del Direttore generale del 23/2/2011 e del 2/2/2012).
Avverso il provvedimento di sospensione dall’attività professionale a firma del Direttore Generale, il Prof. X proponeva ricorso al giudice del lavoro di Y il quale respingeva il gravame; quanto al procedimento penale, il giudizio incardinato nei confronti del Prof. X si concludeva con una pronuncia di prescrizione.
Tanto considerato in punto di fatto, la Procura regionale presso la Corte dei Conti ha ritenuto che la responsabilità di X trovasse ampio riscontro negli atti di causa. Il danno in contestazione si sostanzierebbe nel mancato introito di somme quantificate in euro 440.894,57.
L’Azienda ospedaliera di Y ha avanzato una formale dichiarazione di costituzione in mora notificata al Prof. X Antonio in data 23 febbraio 2013, ma non ricevuta dal Prof. X; in quest’ultimo caso, la raccomandata, inviata tramite un corriere privato, risultava restituita al mittente per compiuta giacenza e, dunque, non si era perfezionato l’iter notificatorio necessario ad interrompere validamente la prescrizione.
Il Collegio ha stabilito che per quanto riguarda, poi, l’eccezione di prescrizione per mancata, rituale notifica dell’atto di costituzione in mora effettuato dall’Azienda Ospedaliera al Prof. X , va considerato quanto segue. Non erra la difesa del convenuto nel ritenere che la notifica dell’atto di costituzione in mora dell’Amministrazione datato 23/2/2013 – per il tramite di un corriere privato – non sia andato a buon fine. Come affermato dalla giurisprudenza ormai consolidata, nel caso di mancato ricevimento del plico e restituzione al mittente per compiuta giacenza (come avvenuto in fattispecie), l’operatore (TNT) non può attestare la data di ricezione della corrispondenza né fornire attestazione di compiuta giacenza essendo sprovvisto di poteri pubblicistici (riconosciuti, invece, al servizio postale pubblico) di certificazione della data della corrispondenza trattata (Cass. Sez VI sent. N. 2035 del 30/1/2014); sul punto, è stato affermato che “l’eventuale timbro datario apposto sul plico dal mittente non può valere a rendere certa la data della ricezione” (Cass., Sez. I, sent. n. 26778 del 22.12.2016). Dunque, la presunzione di conoscenza di un atto – del quale sia contestato il suo giungere a destinazione – non opera con la consegna del relativo avviso di giacenza qualora trattasi di corriere privato posto che quest’ultimo, come già evidenziato, è sprovvisto della qualifica di pubblico ufficiale e la sua attività non consente, in assenza di prova dell’avvenuta conoscenza, il perfezionamento del procedimento di notifica. La mancata ricezione dell’atto e la restituzione del plico non offre, infatti, la certificazione legale dell’avvenuta spedizione e, di conseguenza, le attestazioni relative alla data di consegna non sono assistite dalla funzione probatoria di cui all’art. 1 del D.lgs n. 261/1999.