Corte di Cassazione, sentenza n. 31085 del 28 novembre 2019
Si riconosce, in via di principio generale, che “… non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale comporta, di per sé, la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso ed esclusi, ovviamente, i casi in cui viene in discussione la tutela del diritti fondamentali di rango costituzionale (quali l’inviolabilità della libertà personale, del domicilio, ecc.). Tale prospettiva si collega al principio per cui nell’ordinamento tributario non si rinviene una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 191 cod. proc. pen., a norma del quale << le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate".
Va, pertanto, ribadito il principio di diritto già statuito, con le citate pronunce, da questa Corte per cui <.