Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 677 del 13 novembre 2019
Si appalesa fondata, l’eccezione formulata dal dott. Y (ragioniere del Comune), con esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo al medesimo, chiamato in giudizio per avere apposto il visto di regolarità contabile sulla determina n.49 del 20 dicembre 2012.
Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza contabile, invero, il visto di regolarità contabile ( cfr. art. 183, co. 7, d.lgs. n.267/2000) attestando la copertura finanziaria, attiene alla fase di esecuzione della spesa e determina l’esecutività dei provvedimenti dei responsabili dei servizi, differendo dal parere di regolarità contabile ( cfr. art. 49 d.lg.s cit.) che investe la legittimità delle deliberazioni ( ex multis, C.conti, Sez. giur. Trentino-A.Adige, 25.3.2010, n.114).
Egli, quindi, non aveva il potere-dovere di verificare la legittimità dell’atto in questione.