Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 677 del 13 novembre 2019
La fattispecie verte in materia di compensi percepiti da alcuni dipendenti di diversi Comuni del territorio della Provincia di Foggia per l’espletamento di compiti connessi con il Piano Sociale di Zona.
Il Collegio ha ritenuto confermare che le erogazioni contestate sono palesemente illecite e produttive di danno erariale, dappoichè effettuate in assoluto divieto del principio di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti, tenuto conto della circostanza che le funzioni connesse con l’attuazione della l.328/2000 rientrano a pieno titolo fra quelle istituzionali e, pertanto, l’assolvimento delle stesse non comporta l’assunzione di compiti aggiuntivi o extra uffcio (art.6, comma 1 l.328/2000)” (Corte dei conti, Sez. giur. Puglia sentenza n.115 del 07.02.2018).
Concetto, fra l’altro ribadito anche dalla locale Sezione di controllo, che, a seguito di richiesta di parere relativo alla circostanza se i compensi per il personale componente dell’Ufficio di Piano potessero non ricomprendersi nel principio di onnicomprensività, ha espressamente affermato che “….Si evidenzia che il principio di onnicomprensività della retribuzione sancito dall’art.45 del D.lgs 165/2001 non consente l’erogazione di compensi al personale dipendente pubblico in aggiunta all’ordinaria retribuzione per compiti che rientrano nelle attività di ufficio. Il divieto di percepire compensi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell’onnicomprensività del trattamento retributivo, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l’attività svolta dall’impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e all’ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio (TAR Campania, sentenza n. 146 del 25/01/2007).
Trattasi di un principio posto a garanzia del preminente interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse, nonché a presidio degli equilibri di finanza pubblica (Sezione Giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 464 del 20/07/2010) e pertanto, ad avviso del Collegio, i compensi destinati al personale dipendente dell’ufficio di piano, non possono non tenere conto dell’osservanza del principio di omnicomprensività della retribuzione.” (Corte dei conti, Sez. Controllo Puglia, Delib. N.23/PAR/2013 del 31 Gennaio 2013).
Emerge, pertanto, la gravissima condotta del dott. X, in quanto costui, in palese dispregio della normativa vigente, ha proceduto ugualmente, a deliberare il conferimento di emolumenti aggiuntivi non dovuti in favore di dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio di Piano.
Infatti, sia la qualifica dirigenziale sia la circostanza che le somme in questione non avrebbero potuto essere stanziate – sebbene disponibili in bilancio – per l’erogazione di qualsivoglia compenso al personale è circostanza che non sarebbe dovuta sfuggire al dott. X, unico responsabile del danno in questione.