Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’avvenuto conferimento, sulla base dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 139 del 2000, con decreto del Ministro dell’interno, di incarichi dirigenziali aventi ad oggetto esclusivo l’assolvimento di incarichi speciali.
Nel delineato contesto normativo si inquadra l’innesto, all’interno del richiamato art. 12, del d.lgs. n.139/2000, del comma 2-bis, operato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. In particolare, con la novella in esame è stato prevista la possibilità di collocare il personale con qualifica di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto, nei limiti di contingenti predeterminati, in disponibilità per l’espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché di specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza.
Con detta disposizione, dunque, è stato previsto, necessariamente in maniera innovativa rispetto al passato, la possibilità, in ipotesi di affidamento di incarichi commissariali o di incarichi speciali, di collocare, con decreto del Ministro dell’interno, il personale dirigenziale della carriera prefettizia in disponibilità.
La diversa interpretazione (estensiva) dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n.139/2000, seguita per anni dall’Amministrazione volta a far coincidere l’ambito di applicazione del comma 2-bis con quello del comma 2, oltre che non coerente con il dettato letterale della disposizione, si pone, a giudizio del Collegio, in contrasto anche con lo spirito della stessa. In tal modo, infatti, verrebbe di fatto consentito all’Amministrazione di assegnare incarichi speciali a tempo pieno per far fronte ad esigenze di singoli Dipartimenti del Ministero o di Prefetture, applicando indifferentemente il comma 2 dell’art. 12 (senza limiti) o il successivo comma 2-bis (per contingenti), con l’ulteriore conseguenza che una percentuale sempre più significativa di personale dirigenziale della carriera prefettizia, rivestente la qualifica di viceprefetto, non è stata adibita, come invece sarebbe dovuto avvenire, ad un posto di funzione.
In tal modo il personale interessato non è stato assegnato a posti di funzione e non è stato collocato in disponibilità ai sensi del predetto comma 2-bis, nel rispetto del contingente ivi previsto.