Decreto legge 124/2019, art. 4
Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019
Negli appalti e subappalti superiori a 200.000 euro caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, entro cinque giorni dalla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe relative al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servi-zio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Il committente deve richiedere le deleghe F24 di pagamento.
Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione
Gli obblighi previsti non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti:
a)risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi E abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000
Infine, in base al comma 2 dell’articolo 4 del Dl n. 124/2019, le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Con riferimento a ciò ritiene l’Agenzia delle Entrate, che si applichi alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020 , anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati antecedentemente il 1° gennaio 2020.
Le sanzioni previste sono
– per l’impresa appaltatrice: il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’im-presa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti;
– per il committente: è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice