Il vaglio dei fatti allegati e documentati dalla difesa consente a questo Collegio di affermare che l’attività affidata all’esperto rientrava nelle competenze proprie degli organi gestionali ordinari dell’ente, in primo luogo del responsabile dei servizi finanziari e del responsabile dei tributi: si pensi, a tal riguardo all’esame della crisi di liquidità, dell’andamento della riscossione delle entrate, o ancora all’attività afferente la predisposizione del bilancio di previsione nonché alla valutazione della fattibilità degli investimenti; quest’ultima, peraltro, a dispetto di quanto dichiarato nella relazione, appare limita alla verifica dell’incidenza sul patto di stabilità di un singolo intervento di manutenzione straordinaria relativo a un’opera pubblica, questione che avrebbe potuto certamente affrontare in sede consultiva o gestionale, rientrando nelle attribuzioni degli organi interni, proprio il responsabile dei servizi finanziari, o al più il segretario comunale nell’espletamento delle sue funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’ente.
In altri casi, in cui le attività affidate all’esperto possono astrattamente assurgere al rango di atti di programmazione o rientrare nell’ambito delle funzioni di coordinamento tra gli uffici (si pensi, a tale riguardo, all’indizione di conferenze dei dirigenti e all’esame degli atti propedeutici al bilancio), esse si appalesano come una mera duplicazione del ruolo direzionale, di sovrintendenza e di coordinamento degli uffici che l’ordinamento attribuisce al Segretario comunale dell’ente ovvero di quello di cui è investito il Responsabile dell’Ufficio di ragioneria (non a caso, partecipante a tali riunioni) nell’ambito della più complessa attività di predisposizione dei bilanci di previsione, di salvaguardia degli equilibri e del perseguimento delle azioni di riscossione delle entrate.
In altre ipotesi, invece, i pareri richiesti all’esperto potevano essere forniti dal Segretario comunale, così come le informazioni richieste all’esperto potevano essere tratte dai documenti di bilancio o direttamente dalle relazioni dell’organo di revisione.