Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n. 950 del 27 dicembre 2019
Essendo l’anno l’intervallo di tempo di riferimento per le vicende riguardanti la conformazione di quel rapporto di lavoro, va ritenuta corretta la quantificazione attorea del “danno da violazione del rapporto di esclusività”, stabilita in misura pari alla differenza tra la retribuzione percepita dal convenuto nell’intero anno (omissis) e quella che lo stesso avrebbe percepito nel medesimo anno in regime di non esclusività» (così sez. Sicilia 735/2017 e nello stesso senso Appello Sicilia n.85/2019). Tuttavia la Guardia di Finanza quantificava il danno conteggiando l’indennità solo a partire dal marzo 2014 e a tale quantificazione si atteneva anche la Procura, che formulava una domanda di condanna pari ad € 25.583,28. E, nonostante il principio sopra espresso, questo collegio non può condannare al pagamento di una somma superiore a quella richiesta nella domanda formulata con l’atto di citazione, ma soltanto entro i limiti della stessa.