Consiglio di Stato, parere n. 3243 del 27 dicembre 2019
L’ANAC ha posto al Consiglio di Stato il quesito circa il corretto regime normativo concernente la pubblicazione “degli atti inerenti la propria attività istituzionale”, da cui discende il corollario in ordine alla normativa da applicare in tema di tutela dei dati personali. In particolare l’ANAC domanda se le delibere ed i provvedimenti “che scaturiscono da attività e procedimenti svolti dall’Autorità nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, in particolare quelli afferenti alle funzioni consultive e di vigilanza” rientrino o meno nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che – impone, al secondo periodo, l’obbligo di pubblicazione per determinate tipologie di atti: “Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta , le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’ articolo 1 , comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012 , i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.”.
Secondo l’ANAC la risposta al quesito dovrebbe essere negativa in quanto il suddetto articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 “sembra riguardare solo gli atti generali o gli atti interpretativi di norme giuridiche inerenti la gestione amministrativa interna dell’ente e non anche atti generali o interpretativi di norme giuridiche ad impatto esterno, che caratterizzano l’attività regolatoria, consultiva e di vigilanza dell’Anac”.
L’Autorità richiedente non si esime dal rilevare che, in base alla risposta fornita a tale quesito, discendono rilevanti conseguenze in tema di disciplina concernente la tutela dei dati personali poiché, a seconda che un atto fuoriesca o meno dall’obbligo di pubblicazione di cui al citato articolo 12, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 33/2013, dovrà trovare applicazione, rispettivamente, il comma 3 o il comma 4 dell’articolo 7-bis del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, dovendosi procedere alla completa anonimizzazione di tutti i dati personali eventualmente presenti solo in caso di pubblicazione facoltativa ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 7- bis, in quanto se – al contrario – la pubblicazione è imposta da una norma di legge o di regolamento si dovrà procedere solo “a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”, così come recita il successivo comma 4 del medesimo articolo 7-bis.