Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 511 del 16 dicembre 2019
Le illegittimità possono essere ricondotte, per esigenze di comodità espositiva, alle seguenti tipologie:
a) liquidazioni intervenute al di fuori dei casi consentiti, cioè anche per servizi e forniture
Vengono in rilievo, in primo luogo, interventi non incentivabili, in quanto rientranti non già nel novero degli appalti di lavori, ma in quello degli appalti di servizi e/o forniture (secondo la normativa ratione temporis applicabile)
A tal riguardo, giova ribadire che sulla base della normativa di riferimento (art. 18 legge n. 109/94 e successivamente art. 92 d.lgs n. 163/06, entrambi facenti riferimento espresso all’ ”..importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro” e alla ripartizione “per ogni singola opera o lavoro”), l’incentivo può essere riconosciuto solo in presenza di lavori di realizzazione di un’opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria e significativa attività di progettazione.
b) liquidazioni avvenute in favore di soggetti non aventi titolo per accedervi, in particolare non progettisti
Nello specifico, sono emersi casi in cui taluni dei dipendenti comunali beneficiari dell’incentivo, con il ruolo di “collaboratori tecnici”, non risultano da alcun elaborato ovvero casi in cui il dipendente destinatario dell’incentivo nella qualità di co-progettista non è indicato negli elaborati del progetto
c) mancato rispetto della misura (percentualizzata) invalicabile dell’incentivo, consentita dal regolamento di attuazione, con il riconoscimento di una percentuale superiore a quella concedibile.
Giova premettere al riguardo che il regolamento comunale di attuazione dell’art. 18 della legge n. 109/94, approvato con delibera consiliare n. 250 del 20.11.2000, ha previsto, ai fini della ripartizione del relativo fondo, una percentuale differenziata, a seconda della ricorrenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (1,25%) ovvero lavori di ristrutturazione, restauro e/o realizzazione di nuove opere (1,5% dell’importo a base di appalto).
La documentazione allegata alla nota del Segretario Generale ___del 7.10.2016 (in particolare le più volte richiamate schede istruttorie relative ai singoli progetti, con relativi allegati, predisposte dall’Arch. ___), fa incontrovertibilmente emergere plurimi casi di riconoscimento, da parte del convenuto ____, della percentuale più elevata, in luogo di quella minore che, per contro, avrebbe dovuto essere applicata in base alle previsioni regolamentari di volta in volta applicabili.
Nelle predette ipotesi risulta, infatti, essere stata attribuita la percentuale prevista per gli interventi di restauro e ristrutturazione pur in presenza di interventi chiaramente riconducibili all’attività di manutenzione (nel caso all’esame, come riconosciuto dalla stessa Procura contabile, incentivabile siccome relativa ad interventi tutti realizzati prima del d.l. n. 90/014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale, attraverso l’abrogazione dell’art. 92, comma 5, d.lgs n. 163/06, ha espressamente escluso, per il futuro, la riconoscibilità dell’incentivo all’intero novero delle attività qualificabili come manutentive, sia straordinarie che ordinarie, a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione).