Corte di Cassazione, sentenza n. 852 del 17 gennaio 2020
La sentenza impugnata, pur dando atto che mancava l’annotazione del referto di accompagnamento del centro trasfusionale, ha ritenuto che la prova della colpa gravasse sul danneggiato.
Questa statuizione è in patente contrasto con «l’ormai granitica giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass., S.U., n. 577 dell’11/1/2008; Cass., 3, n. 20101 del 18/9/2009; 3, n. 1538 del 26/1/2010; 3, 15993 del 21/7/2011; Cass., 3, n. 20904 del 12/9/2013; n. 820 del 20/1/2015, Cass., 3, n. 24073 del 13/10/2017).
La statuizione, con le opportune precisazioni in tema di riparto della prova del nesso causale, ha trovato ulteriore applicazione nelle più recenti pronunce di questa Corte (Cass. 18392 del 2017; Cass. 28991/2 del 2019), dalle quali emerge la conferma del principio secondo il quale, provato, da parte del paziente, anche a mezzo di presunzioni, la relazione causale tra la condotta e la lesione (relazione che, nella specie, non risulta in discussione), l’onere della prova della causa non imputabile (e, a più forte ragione, contrariamente a quanto opinato dalla Corte territoriale, dell’assenza di colpa) grava sul presunto danneggiante.
In assenza di tali prove, la responsabilità della struttura non può ritenersi esclusa. In particolare, questa Corte ha ancora precisato che l’impossibilità di tracciare una sacca di sangue trasfusa comporta un’irregolarità nella tenuta della cartella clinica cui può ricollegarsi l’affermazione di responsabilità contrattuale con riguardo alla prova presuntiva (Cass., 11316/2003).