Corte di Cassazione, sentenza n. 3078 del 10 febbraio 2020
L’incolpato, approfittando dell’assenza del collega, aveva effettuato l’accesso al suo computer (peraltro lasciato, imprudentemente, acceso e senza alcun sistema di protezione in atto, avendo il collega evidentemente disattivato, o comunque non attivato, il salvaschermo prima di lasciare l’Ufficio) all’evidente fine di procurarsi informazioni commerciali riservate da fornire a terzi, compromettendo irreversibilmente il legame fiduciario con il datore di lavoro; sottolineavano, inoltre, che la fattispecie era inquadrabile nelle ipotesi tipizzate dalla contrattazione collettiva e che il licenziamento era stato intimato per giusta
In tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 cod. civ. (Cass. n. 28492 del 2018; Cass. n. 13865 del 2019; Cass. n. 14063 del 2019).
L’unica eccezione è rappresentata dal fatto di non potere estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi soggettivi di RG 25167/2018 licenziamento oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti (cfr. ex aliis Cass. n. 11027/2017; Cass. n. 9223/2015; Cass. n. 13353/2011; Cass. n. 19053/1995; Cass. n. 1173/1996), nel senso che condotte pur astrattamente ed eventualmente suscettibili di integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo ai sensi di legge non possono rientrare nel relativo novero se l’autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse, con clausola migliorativa per il lavoratore, sanzioni meramente conservative.
La Corte territoriale, nel caso in esame, con motivazione adeguata e congrua, ha rilevato che il licenziamento era stato intimato per giusta causa e ha ritenuto integrato tale elemento argomentando, in aggiunta, che tale giudizio era “anche” sostenuto dalla contrattazione collettiva.
Il fulcro della decisione, sul punto, riguardava, pertanto, la rilevata sussistenza della giusta causa in applicazione della norma codicistica, tale da determinare una gravissima violazione del dovere di fedeltà nel contratto di lavoro subordinato, per cui i giudici di seconde cure, non incorrendo nelle denunziate violazioni di legge, si sono attenuti correttamente ai principi di legittimità sopra esposti.