Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, parere n. 60 del 26 febbraio 2020
In ordine al quesito se il parere sulle nomine governative regionali (previsto dall’art. 1 della l. reg. n. 35/1976) abbia natura di atto politico (o sia comunque espressione della funzione di indirizzo politico); oppure se esso abbia natura di attività amministrativa (e se debba pertanto essere ricondotto alla funzione amministrativa), si esprime l’avviso – anche sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale – che la risposta dipende dall’oggetto (id est: dal contenuto) del parere.
In particolare, se mediante il parere la Commissione parlamentare ambisca affrontare la questione della legittimità degli atti procedimentali e provvedimentali mediante cui il Governo regionale (Giunta regionale o Uffici amministrativi facenti capo all’Esecutivo) sia pervenuto all’individuazione dei candidati alla nomina, oppure intenda verificare la capacità professionale e la qualità (valore, efficacia, ecc.) dei titoli professionali dei candidati, appare evidente che l’attività debba essere considerata a tutti gli effetti “amministrativa”. Se, invece, il parere si limiti ad esprimere il “gradimento” (o la fiducia) nei confronti della persona che il Governo abbia indicato come candidata alla nomina (o nei confronti di una delle persone indicate come candidate alla nomina, fra le quali scegliere), o – viceversa – ad esprimere, la “sfiducia” nei confronti della persona designata (o dell’intero complesso delle persone designate) dal Governo regionale, evidenziando – in tal caso – i motivi di ordine politico (orientamenti ideologici o etico-morali, scelte comportamentali, ecc.) per i quali si ritiene che il suo (o che il loro) operato non potrebbe rispondere coerentemente all’indirizzo politico (o dare garanzia di attuarlo), allora è evidente che l’attività consultiva – essendo rivolta ad esprimere un giudizio politico – dev’essere ritenuta attività politica o di controllo politico.
Ed è altresì evidente che la commissione sarà libera di precisare se abbia inteso, o no, esprimere un giudizio di natura esclusivamente politica; o se, mediante l’espressione del parere, abbia invece inteso concorrere allo svolgimento della funzione amministrativa. In mancanza di un’esplicita indicazione in tal senso, sarà compito del destinatario del parere interpretarne il contenuto e il finalismo.