Il Dipartimento Ragioneria Centrale dello Stato, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il 12 ottobre 2009 una nuova circolare che offre chiarimenti in merito ai pagamenti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di importi superiori ai 10.000 euro.
L’art. 48 bis del DPR 602/1973 prevede che le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento di debiti tributari per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, e, in caso affermativo, non procedono al pagamento segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
In merito la Ragioneria Centrale ha chiarito che:
- l’obbligo non si applica ai casi di pagamenti in un’unica soluzione di più fatture;
- l’obbligo si estende anche alle singole imprese nei casi di raggruppamenti temporanei;
- debbono ritenersi esclusi, invece, i pagamenti dei canoni connessi ad operazioni di leasing e rate di ammortamento di mutui;
- in caso di errata attivazione della verifica, si ritiene che l’Amministrazione possa comunque dare seguito al pagamento.