ANAC, delibera n. 303 del 01 aprile 2020
Un Comune ha formulato un quesito relativo alle modalità di verifica del possesso del requisito di regolarità contributiva di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 nel caso di affidamento di incarichi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016
Secondo l’istante, alla luce della normativa vigente, sarebbero possibili tre diverse soluzioni: a) i requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 dovrebbero essere posseduti all’atto della richiesta dell’iscrizione nell’apposito elenco di professionisti; b) la regolarità contributiva andrebbe verificata al momento del conferimento del singolo incarico; c) la regolarità contributiva dovrebbe essere verificata solo al momento della liquidazione.
L’ANAC ha risposto che per l’affidamento dei servizi legali di cui al citato articolo 17, comma 1, lett. d), punto 1, nel caso in cui l’amministrazione abbia provveduto alla costituzione di un elenco di professionisti, tale verifica va effettuata in occasione delle specifiche procedure per cui i soggetti iscritti nell’elenco sono interpellati, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80, anche ai fini dell’iscrizione nell’elenco.