I sigg. HB e IC, cittadini italiani, sono ex impiegati del settore pubblico italiano e godono entrambi di una pensione corrisposta dall’INPS. Dopo aver trasferito la loro residenza in Portogallo, nel corso del 2015 essi hanno chiesto all’INPS di ricevere, in applicazione dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, della convenzione italo-portoghese, l’importo lordo delle loro pensioni, senza che venisse operato il prelievo alla fonte dell’imposta da parte della Repubblica italiana. L’INPS ha respinto tali domande, ritenendo che, in forza dell’articolo 19 della convenzione italo-portoghese, a differenza dei pensionati italiani del settore privato, gli impiegati pubblici italiani debbano essere soggetti a imposizione in Italia, e unicamente in detto Stato contraente.
La Corte ha dichiarato in proposito che gli articoli 18 e 21 TFUE non ostano a un regime tributario risultante da una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra due Stati membri, in forza della quale la competenza tributaria di questi Stati in materia di imposta sulle pensioni è ripartita secondo che i beneficiari di queste ultime fossero impiegati nel settore privato o nel settore pubblico e, in quest’ultimo caso, secondo che essi abbiano o meno la cittadinanza italiana.