Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 80 del 23 aprile 2020
A seguito di notizia di danno comunicata dal Comando del Nucleo di Polizia Tributaria di X, contenenti segnalazione in merito al mancato adeguamento annuale delle tariffe comunali relative al “costo di costruzione” da parte del Comune di Y, la Procura ha notificato all’Arch. X, nella sua qualità di responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, prima l’atto di citazione. La Procura ha contestato al convenuto di aver omesso la doverosa iniziativa procedimentale perché il Comune deliberasse l’adeguamento dei costi di costruzione imposto annualmente
La responsabilità del convenuto è stata accertata dal giudice di prime cure a titolo di colpa grave. Anche tale statuizione deve confermarsi, considerato che nella sua posizione di responsabile del Servizio era il referente per l’espletamento delle attività la cui omissione è oggetto di imputazione.
La posizione di responsabilità dell’Arch. X, unitamente al possesso da parte sua del “diploma di laurea attinente al posto ricoperto” e di “notevoli attitudini e capacità professionali” (attestato nella stessa motivazione degli incarichi annuali a lui conferiti), costituiscono elementi alla luce dei quali la sua condotta omissiva si pone in grave deviazione delle regole procedimentali dell’azione; deviazione che non trova giustificazione da parte sua in quanto, in virtù di tutti questi elementi, egli aveva la conoscenza (o avrebbe dovuto averla) della norma e degli effetti obbligatori che essa rifletteva sul Comune e, al suo interno, sui compiti del Servizio tecnico al quale era preposto.
La circostanza che sussistesse al tempo una incertezza tra i comuni del modenese su quale organo fosse competente a deliberare l’adeguamento non consente all’Arch. X di invocare la giustificazione dell’“incertezza” normativa per l’imputazione lui mossa, che non è quella di non aver deliberato, ma quella di non aver preso iniziative per consentire al Comune di provvedere – compiti che, come detto, rientrano invece con assoluta certezza tra le competenze del responsabile del Servizio tecnico; nemmeno alcuna incertezza può plausibilmente configurarsi in merito all’obbligatorietà dell’adeguamento annuale dei costi di costruzione, a fronte della chiarezza del disposto normativo che, come sopra visto, non lascia dubbi sul punto.