Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 16002 dep 27 maggio 2020
Manifestamente infondato è il motivo relativo alla integrazione del reato di falso; nel ricorso si reitera l’argomento relativo alla ricorrenza di un falso innocuo, già adeguatamente escluso dai giudici del gravame con i richiami alla idoneità ingannatoria, rispetto alla fede pubblica, di ricette mediche sottoscritte da parte di sanitario diverso da quello indicato nel timbro ASL. 5. Analogamente è a dirsi quanto all’argomento relativo alla ricorrenza del dolo, che nella fattispecie è generico. Del resto, questa Corte ha già condivisibilmente affermato (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, Rv. 257552), in vicenda assai simile a quella in esame, la ricorrenza del reato di falso ideologico allorchè un medico non convenzionato ASL sostituisca altro medico convenzionato, firmando ricette e prescrizioni redatte con i ricettari e con l’uso di timbri fornitigli dal medico convenzionato, in modo tale da ingenerare la falsa rappresentazione della riconducibilità a quest’ultimo delle visite e delle conseguenti prescrizioni. Né, in tal caso, è prospettabile l’innocuità del falso, considerata la funzione attestativa degli atti, la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata, in virtù della quale rileva – nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica – l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato del sanitario.