Tar Piemonte, ordinanza n. 38014 giugno 2020
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 79, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 3, 24, 113 e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte dei non abbienti richiede, per i redditi prodotti all’estero, che il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea corredi l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato, esulando tale incombente documentale dalla sfera di dominio del richiedente; in tal modo l’esclusione dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene a dipendere dall’inerzia di un soggetto pubblico terzo, non sopperibile allo stato con gli istituti di semplificazione amministrativa e de-certificazione documentale previsti, invece, per i cittadini italiani e dell’Unione europea, con irragionevole vulnus del principio di eguaglianza formale nell’accesso alla tutela giurisdizionale, nella specie da esperirsi contro atti della pubblica amministrazione italiana