Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 30/2020/PAR
Fermo rimanendo l’indefettibile presupposto dell’esperimento, a monte, di una “gara”, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo ai sensi del secondo comma dell’art. 113, l’incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)potrà dirsi spettante: a) se l’Ente abbia stanziato somme per far fronte agli oneri di cui all’art. 113, comma 1, cit.; b) se, in concreto, sia stato nominato dall’Ente un direttore dell’esecuzione e questi svolga o abbia svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture