L’articolo 1, comma 121, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, «Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo» (Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 57, del 7 agosto 2014; in prosieguo: la «legge regionale n. 16/2014»), così dispone:
«Per la gestione della tassa automobilistica la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’[ACI], riconosciuto (…) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata triennale, per lo svolgimento delle attività inerenti l’applicazione del tributo»
La Ge.Fi.L. ha adito il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Italia), proponendo un ricorso per annullamento diretto, segnatamente, avverso la decisione della Giunta regionale della Campania, del 28 dicembre 2017, recante approvazione di uno «schema di convenzione tra la Regione Campania e l’[ACI] in materia di tasse automobilistiche regionali ai sensi dell’art[icolo] 15 della [legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GURI n. 192, del 18 agosto 1990)], per il periodo dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020».
La Corte di Giustizia, però, ha stabilito che l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico.