Agenzia delle Entrate, Risposta n. 208
L’istante riferisce di svolgere la professione di fisico specialista in fisica medica e di essere iscritto all’Ordine dei Chimici e dei Fisici come previsto dall’art. 8, comma1, legge 11 gennaio 2018, n. 3. Poiché svolge la propria attività anche come libero professionista nei confronti di strutture pubbliche e private, l’istante chiede se detta attività rientri tra le prestazioni sanitarie esenti Iva ai sensi dell’art. 10 n. 18 del d.P.R n. 633 del 1972
In effetti, solo le prestazioni mediche che sono poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie oppure sono elencate nel D.M. 17 maggio 2002 sono esenti dall’iva ai sensi del citato art. 10 n. 18 del citato d.P.R. n. 633 del 1972. L’art. 8 della legge 11 gennaio 2018 n.3 ha previsto la istituzione della Federazione nazionale dei fisici e dei chimici; con decreto 23 marzo 2018, il Ministero della Salute ha istituito l’Ordinamento della professione dei fisici e dei chimici prevedendo che agli iscritti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13settembre 1946, n. 233 relativo alla «ricostruzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse». Dall’analisi della normativa di riferimento si evince, tuttavia, che le prestazioni professionali in questione sono rese da soggetti non sottoposti a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie né individuati dal decreto interministeriale del 17 maggio 2002. Pertanto, in assenza del presupposto soggettivo, si ritiene che alle prestazioni rese dai fisici medici non si possa applicare l’art. 10, n. 18), del d.P.R. n.633 del 1972.