Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, sentenza n. 196 del 24 luglio 2020
Il 12 ottobre 2012 la Procura della Repubblica disponeva il sequestro del tutor-sistema “Celeritas EVOUL” e della documentazione relativa, a seguito della segnalazione, in data 9 ottobre 2012, della Sezione di Polizia Stradale di XXXX. Nell’atto era evidenziata l’emissione di verbali di contestazione per superamento del limite di velocità, rilevato a mezzo di un sistema automatizzato, nel periodo in cui erano ancora in corso gli accertamenti finalizzati a verificarne la conformità a legge (necessari prima della messa in funzione).
Alla stessa data, con nota prot. n.17435, il sindaco ordinava al YYY la sospensione, in autotutela, delle sanzioni comminate. Il 21 novembre successivo l’Amministrazione comunicava alle società l’intenzione di risolvere i contratti, sia per impossibilità della prestazione, conseguente al provvedimento cautelare penale, sia per la ritenuta invalidità dei medesimi, derivante dalle illegittimità nel procedimento di formazione e di stipulazione.
Con atto di citazione del 13 marzo 2013 il Comune conveniva in giudizio le società e l’ex Comandante della Polizia Municipale.
All’esito del giudizio, con sentenza n. 281/2017, il Tribunale ha dichiarato nulli tutti i contratti stipulati da YYY per violazione delle norme imperative che disciplinano l’evidenza pubblica e la forma dei contratti della pubblica amministrazione.
Nel contempo, veniva esercitata l’azione penale nei confronti del Comandante dei Vigili, del Sindaco e del Consigliere Comunale delegato Responsabile dell’Area Polizia Municipale.
Il procedimento è stato definito con sentenza n. 541/2018, depositata il 19 dicembre 2018, con la quale, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, i due amministratori sono stati assolti per non aver commesso il fatto, mentre YYY è stato riconosciuto colpevole del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e condannato, con sospensione della pena, a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre che all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, di pari durata.
L’acclarata nullità del contratto di affidamento, per violazione delle cogenti norme cd. di evidenza pubblica comporta, per costante giurisprudenza della Cassazione, che le obbligazioni conseguenti possano dirsi insorte direttamente tra chi abbia fornito la prestazione, e l’amministratore o il funzionario che l’abbia consentita (Cass. civ. Sez. I Ord., 21/11/2018, n. 30109).
Va conclusivamente ritenuto che alcun rapporto possa dirsi insorto tra il Comune e le società, dovendosi ravvisare, per quanto qui di interesse, la nullità dei contratti stipulati, ferma restando la responsabilità del convenuto per le plurime violazioni di legge (mancata indizione della gara; assunzione di impegni senza copertura finanziaria ex art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000), data l’interruzione del vincolo di immedesimazione con l’Ente e la non riferibilità a questo dell’operato del funzionario che in tal modo ha agito (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 19/12/2019, n. 33768), in ciò concordando appieno con le motivazioni che hanno assistito la declaratoria di nullità degli atti, statuita dal Giudice civile nella sentenza n. 281/2017.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, ha condannato il sig. YYY al pagamento, in favore del Comune della somma di euro 121.903,52