Nel danno erariale il dolo è la consapevolezza della violazione della norma

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige -TN, sentenza n 36 del 10 agosto 2020

L’indagine aveva ad oggetto lo svolgimento di incarichi professionali extraistituzionali remunerati – e non autorizzati – da parte di alcuni docenti dell’Università.

Individuata quindi la condotta antigiuridica posta in essere, in ordine all’elemento soggettivo il Collegio ritiene che il fatto dannoso sia ascrivibile a titolo di dolo, tenuto conto della volontà e piena consapevolezza dell’antigiuridicità del proprio comportamento, nonché dell’inosservanza degli obblighi di servizio connessi all’esclusività del rapporto di pubblico impiego in regime di tempo pieno (Corte conti, Appello Sezione III, n. 7/2020). La conoscenza da parte del docente del regime di incompatibilità appare inequivocabilmente dimostrata proprio dall’alternarsi dei periodi di impiego presso l’Università a tempo pieno e a tempo definito.

Conferma

Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale di Appello, sentenza n 7/2020

La condotta così delineata risultava poi caratterizzata sia dal dolo, quale elemento strutturale della responsabilità amministrativa, che dall’occultamento, avente attitudine a spostare in avanti il momento della scoperta del pregiudizio. Invero, il Collegio ravvisa – aderendo anche in termini di teoria generale a giurisprudenza di questa Sezione (sent. n. 510/’04), in base alla quale una e una soltanto è la nozione di dolo, da riassumere nella consapevolezza e volontà dell’agente sia di un’azione od omissione “contra legem” sia delle sue conseguenze giuridiche – che l’avere mantenuto incarichi di governo all’interno di società costituite a fini di lucro, da parte del dott. X, abbia integrato l’incompatibilità di legge con perdita del requisito della totale ed esclusiva disponibilità verso l’Amministrazione universitaria, avente quale risvolto l’alterazione dell’equilibrio tra la prestazione erogata (maggiore retribuzione percepita per il tempo pieno) e controprestazione resa. E il comportamento posto in essere con accettazione del relativo rischio, che poteva invece cessare alla data del 1° marzo 2011 e comunque nei giorni immediatamente a seguire, con le reali dimissioni dalle cariche societarie ricoperte piuttosto che nell’attesa della nomina dei sostituti ad opera delle rispettive Assemblee, proprio per l’elevato grado di diligenza derivante dalla posizione di ricercatore di ruolo, implicava per il predetto un maggiore grado di adesione della volontà, essendo più probabile l’avverarsi dell’evento.

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