Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, Sentenza n. 240/2013 del 03/10/2013
Il conferimento dell’incarico di direttore generale del Comune è legittimo soltanto a condizione che nei relativi provvedimenti siano ampiamente esplicitate le specifiche esigenze organizzative dell’ente locale che rendono opportuno l’incarico stesso. Esigenze che peraltro vanno comprovate assai rigorosamente, nel caso in cui le dimensioni dell’ente stesso – innanzitutto dal punto di vista della popolazione residente, che è l’unico parametro contemplato dall’art. 108 D.Lgs. n° 267/2000 – siano sotto la soglia di 15.000 abitanti sancita dal comma 3 di quell’articolo.
Ad oggi in ogni caso la novella di cui alla lettera d del comma 186 dell’art. 2 della legge n° 191/2009 (quale risultante a seguito del D.L. n° 2/2010, convertito dalla legge n° 42/2010) prevede la soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti