Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 04.10.2013, n. 4895
Va riaffermato il principio da tempo enunciato dal Consiglio di Stato, ed anche di recente ribadito (cfr. Cons. Stato, V, 15 maggio 2013, n. 2628; VI, 10 maggio 2013, n. 2555; cfr., inoltre, Cons. Stato, VI 31 maggio 2006, n. 3325; 8 gennaio 2003, n. 17; Cons. Stato, Ad. Plen., 23 febbraio 2000, n. 11 e 18 novembre 1999, n. 22), secondo cui nell’ambito del pubblico impiego, salvo che la legge disponga altrimenti, le mansioni superiori espletate da un dipendente risultano del tutto irrilevanti, sia ai fini economici che di progressione di carriera, avendo gli interessi pubblici coinvolti natura indisponibile e dovendo l’attribuzione delle mansioni ed il riconoscimento del correlativo trattamento economico trovare il proprio indefettibile presupposto nel provvedimento di nomina o d’inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi sovraordinati, onde evitare l’elusione del rigoroso principio dell’accesso e della progressione mediante concorso