Opere incompiute: la condanna della Corte dei Conti può arrivare anche dopo 20 anni

Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di Appello, sentenza n 204 del 7 settembre 2020


In relazione all’appalto, l’ing. X ha svolto l’incarico di responsabile del procedimento per le fasi di esecuzione dei lavori di completamento della Tangenziale Est nel periodo dal 19.10.1999 al 17.1.2001 e dal 10.10.2002 a seguire.
Attraverso una piana applicazione delle regole generali in tema di prescrizione dei diritti, in base alla previsione contenuta nell’art. 2935 c.c., il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all’avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili.
Ebbene sia il direttore dei lavori, che il responsabile del procedimento non hanno assolto al loro obbligo di porre l’Amministrazione in condizione di conoscere la situazione dell’appalto, come più innanzi si specificherà.
Già tale omissione costituisce occultamento doloso del danno.
Ebbene, nel caso in esame, tale situazione si è realizzata soltanto quando si è chiaramente appalesato che l’opera non si sarebbe potuta più completare; tale momento è coinciso con la convalida del sequestro preventivo dell’intero tratto stradale, avutasi in data 5.10.2010 da parte del GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia a seguito delle attività istruttorie svolte da parte del Corpo della Guardia di Finanza.
Inoltre, secondo l’ing. X il ruolo di RUP non comporterebbe attribuzioni o responsabilità né in ordine all’esecuzione a regola d’arte delle opere realizzate e alla loro conformità ai progetti tecnici e ai contratti di appalto, né, tanto meno, in ordine all’attestazione della sussistenza di tali condizioni, che sarebbe demandata in via esclusiva al Direttore dei lavori (nella specie l’ing. R.R., deceduto e non evocato in giudizio). Tale assunto è palesemente infondato.
Il ruolo svolto dall’ing. X è risultato di fondamentale importanza in quanto fin da principio quale Responsabile Unico del Procedimento contribuiva al naufragio dell’opera e al conseguente spreco del denaro pubblico impiegato per finanziarla.
Egli non rilevava e anzi consentiva il mancato completamento dei lavori, che risultava di palmare evidenza, e, in tale contesto, procedeva alla sottoscrizione dello stato di ultimazione dei lavori e alla richiesta di un’anticipazione di cassa per liquidare il 9° S.A.L. all’impresa esecutrice dei medesimi.

Comments are closed.