Corte dei Conti, Sezione di Appello per la Sicilia, sentenza n 45 del 24 settembre 2020
Illuminante appare, in tal senso, la recente decisione resa dalla Corte di Cassazione civ. Sez. III, con sentenza n. 28987 dell’11-11-2019, a mente della quale, in tema di danni da malpractice medica nel regime anteriore alle legge 24/2017, nelle ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che nei casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata.
In questa cornice, alla luce di quanto sopra richiamato, va sottolineato come il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l’attività che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere isolata agevolmente dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico è parte integrante.